domenica 15 dicembre 2013

Nuovi compiti "gratuiti" per i Segretari del Lazio? Nota dell'Unione dei Segretari del Lazio al Presidente Nicola Zingaretti

Il  Disegno di Legge  denominato Delrio - Atto Camera n. 1542 - da pochi giorni all'esame dell’Aula della Camera dei Deputati espressamente prevede, all’art. 18, il comma 5-ter, che “Il Segretario dell’unione di comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell’unione di comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni”.

La presente proposta normativa disciplina quindi le sedi di Segreteria delle Unioni dei Comuni nei seguenti termini:

1.     Segretario dell'Unione è necessariamente un Segretario Comunale;
2.     gli effetti retributivi di una tale scelta normativa sono rimessi alla contrattazione collettiva nazionale, trattandosi evidentemente di "diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro" (art. 40, comma 1, del D.lgs. 165/2001);
3.     in sede di prima applicazione fa salvi gli incarichi per le funzioni di Segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 285 del 06/09/2013 è stata approvata la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle comunità montane”. All’art. 3, comma 7 della citata proposta è previsto espressamente che “Le funzioni di Segretario dell’Unione dei Comuni sono svolte da un segretario comunale individuato, di norma, nel Segretario del Comune aderente all’Unione con il maggior numero di abitanti, senza alcun onere aggiuntivo”. Alla citata deliberazione di Giunta Regionale è stato attribuito il numero di proposta di legge regionale n. 69 del 17 settembre 2013. Il testo integrale della proposta di legge regionale è visibile al seguente link.

La presente proposta normativa Regionale del Lazio  non solo si pone in contrasto, per alcuni aspetti di notevole interesse, con la citata proposta di Legge nazionale (Disegno di Legge  denominato Delrio), ma presenta forti dubbi in ordine alla sua legittimità costituzionale. 
In particolare, oltre a non prevedere una disciplina di prima applicazione, pur essendo ancora presenti nel territorio regionale le Comunità Montane, in molte delle quali sono in servizio Segretari dipendenti delle stesse Comunità Montane, la proposta di legge regionale del Lazio appare fortemente criticabile laddove si spinge in un campo che non compete al legislatore regionale. Nel prevedere, infatti, che le nuove funzioni di Segretario dell'Unione dei Comuni siano svolte "senza alcun onere aggiuntivo"  da un Segretario comunale, la proposta di legge appare viziata da un'evidente incostituzionalità per almeno 4 ragioni:

1.     la disciplina delle funzioni del Segretario comunale è riservata esclusivamente allo Stato, trattandosi di materia ricadente nelle funzioni fondamentali degli enti (art. 117, comma 1, lett. p), della Cost.);
2.     il trattamento economico dei Segretari comunali non può essere oggetto di disciplina normativa regionale; costituisce, infatti, materia ricadente nell'ordinamento civile, riservata esclusivamente al legislatore nazionale (art. 117, comma 1, lett. l), della Cost.). La norma è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – l’ordinamento civile e penale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale (Corte Cost. sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). Per una dettagliata ed esaustiva rassegna in merito alle decisioni della Corte Costituzionale in materia di pubblico impiego e dei limiti in tale materia per il legislatore regionale è possibile consultare la seguente raccolta;
3.     evidente irragionevolezza della norma che impone non una nuova funzione nell'ambito del proprio ufficio, ma addirittura la copertura di una nuova sede di Segreteria, con le connesse responsabilità tipiche di un Ufficio di Segreteria, senza alcuna retribuzione aggiuntiva;
4.     evidente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto le stesse funzioni di Segretario dell'Unione dei Comuni nel territorio nazionale potrebbero essere retribuite in altre regioni e non nella Regione Lazio.
Per tali ragioni è stata inviata una nota da parte della Segreteria Regionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Unione del Lazio - con la quale si è chiesto di sopprimere l’intero comma 7 dell’art. 3 in sede di approvazione della proposta di legge Regionale avente ad oggetto “Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle comunità montane” (proposta di legge regionale n. 69 del 17 settembre 2013). La nota è indirizzata al Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti, all’Assessore alle Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza Concettina Ciminiello,  al Presidente della I Commissione consiliare permanente “Affari Costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità” Baldassarre Favara.


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