martedì 8 luglio 2014

Abrogazione diritti di rogito – art. 10 D.L. 90/2014 – Le indicazioni applicative dell'UNSCP

La Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali ha predisposto una lettera che verrà inviata ai Comuni ed alle Province in merito all'abrogazione dei diritti di rogito, disposta con l'art. 10 del DL. 90/2014.
Con la nota si forniscono ai Segretari ed agli Enti alcune indicazioni in attesa delle decisioni che il Parlamento assumerà in fase di conversione e delle conseguenti azioni che questo Sindacato adotterà per difendere i legittimi interessi della categoria rappresentata.
Nella nota la Segreteria Nazionale premette che l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, assieme ad altre OO.SS., intende chiedere al Parlamento di non confermare la disposizione, ed inoltre intende impugnare innanzi le competenti Autorità Giudiziarie tale norma
Fatte tutte le riserve del caso, l’Unione ritiene tuttavia corretto in questa fase:
 ü  invitare i Segretari, per il rispetto che da sempre la categoria ha nei confronti dei Comuni e soprattutto dei cittadini, e in attesa di un auspicato “passo indietro” in sede di conversione, a continuare a svolgere le funzioni roganti, con particolare riferimento agli atti più comuni; resta tuttavia fermo che, poiché come innanzi detto la funzione rogatoria costituisce una potestà aggiuntiva e non certo la competenza fondamentale del Segretario, essa, specie per gli atti di maggiore complessità e gravosità, e particolarmente nei piccoli comuni che non sono dotati di uffici legali, va esercitata a condizione che le competenze ordinariamente acquisite siano chiaramente commisurate e coerenti con l’atto stesso;
ü  invitare gli enti a “congelare” in apposito capitolo di bilancio gli importi relativi alla quota dei diritti di rogiti dovuta in base al CCNL 16/05/2001 per tutti i contratti rogati dopo l’entrata in vigore del citato DL 90/2014, in considerazione della disposizione contenuta nel già citato art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 per il quale il CCNL 16/05/2001 non può essere disapplicato dalla norma del Decreto Legge, permanendo, quindi, in capo a ciascuna Amministrazione l’obbligo di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (cfr. CdS, sez. IV, sentenza n. 1191/1999); si fa notare che tale indicazione è coerente col fine di evitare, oltre che inutili contenziosi dannosi sia per L’Ente che per i diretti interessati, anche l’aggravio del rischio che la successiva liquidazione dei diritti, sia nel caso che il Parlamento non converta la norma sia nel caso sia riconosciuto in sede giudiziale,  costituisca debito fuori bilancio.
 Naturalmente il Segretario ha pieno e totale diritto alla liquidazione della propria quota dei diritti di rogito per tutti gli atti rogati fino alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014. E questo a  prescindere dalla successiva data in cui verrà disposta la relativa liquidazione in quanto la già citata disposizione non ha, ovviamente, valenza retroattiva. Per mero scrupolo, in merito al falso problema dei dubbi di retroattività che la norma farebbe insorgere, si rinvia alla lettura del parere 13723/09 reso dall’Avvocatura dello Stato per un’analoga vicenda (riduzione dell’incentivo progettazione operata dal D.L. 185/2008); parere nel quale si legge che “… il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce” e che, nell’interpretazione, occorre garantire il rispetto dell’”affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti … in una liquidazione del … compenso… in applicazione della normativa …” vigente al momento della resa dell’attività.

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